Slitta al 7 ottobre 2013 il termine per gli adempimenti di prevenzione incendi; ma solo per alcune attività.
Il DPR 151/2011, che ha definito le nuove regole sulle procedure autorizzative per l’ottenimento del C.P.I. (Certificato di prevenzione incendi), ha modificato l’elenco delle attività soggette all’obbligo del CPI, rispetto all’ormai abrogato DM 16 febbraio 1982, introducendo “nuove attività” prima escluse, tra cui le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, le palestre con superficie superiore a 200 mq, gli asili nido con oltre 30 persone presenti, ed altre attività indicate nell’Allegato I del DPR 151/2011.
Per l’adeguamento al Nuovo regolamento di prevenzione incendi delle “nuove attività”, esistenti alla data del 7 ottobre 2011, era stato inizialmente previsto il termine di un anno, ovvero il 7 ottobre 2012. Detto termine è ora slittato al 7 ottobre 2013, per effetto della modifica introdotta in fase di conversione in legge del decreto legge 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese).