RICETTIVITA’, SESSANTA GIORNI PER LA RICHIESTA DEL CIN A PARTIRE DAL TRE SETTEMBRE

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02/09
2024

Dal 3 settembre 2024, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) è ufficialmente operativa su tutto il territorio italiano. Questa piattaforma centralizzata è dedicata alla registrazione di tutte le strutture ricettive, inclusi gli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche. La BDSR, che ha completato una fase sperimentale in alcune regioni italiane a partire da giugno 2024, mira a garantire una mappatura completa delle attività ricettive nel Paese, facilitando il controllo e la lotta contro l’ospitalità irregolare.

A partire dal 3 di settembre 2024 i titolari di:

unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi;
strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

avranno 60 giorni - cioè fino al 2 novembre 2024 - per richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) attraverso la BDSR. La procedura di richiesta richiede l’autenticazione tramite CIE o SPID e consente ai proprietari di verificare e aggiornare i dati relativi alle proprie strutture. Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e riportato in tutti gli annunci pubblicitari, pena sanzioni amministrative significative.

Nel caso di soggetti che hanno già ottenuto il rilascio del Codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul Codice identificativo nazionale (CIN) – quindi prima del 2 novembre prossimo – in base a quanto si può leggere nella risposta alla FAQ 3.1 pubblicata sul sito del Ministero del Turismo, intervengono ulteriori 60 giorni di tempo per l’ottenimento del CIN.

Requisiti di sicurezza
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge da posizionare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. Dovrà essere presente un estintore per ogni 200 mq di superficie e comunque uno ogni piano dell’edificio.

Le sanzioni
In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati, sono previste sanzioni:

a. per la mancanza del CIN è prevista ad una sanzione da 800 a 8.000 €;
b. per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da 500 a 5.000 €;
c. per la mancanza dei requisiti di sicurezza è prevista una sanzione da 600 a 6.000 €;
d. per l’affitto di oltre 4 immobili senza la preventiva presentazione della SCIA è prevista una sanzione da 2.000 a 10.000 €.

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Per le attività ricettive e di locazione turistiche che hanno la loro sede nella regione Puglia, la registrazione può avvenire anche tramite la piattaforma DMS

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE: 0881 560.230