RETRIBUZIONI, DAL 1 LUGLIO STOP AL CONTANTE
Dal primo luglio scatterà il divieto di corrispondere retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori. La norma è stata inserita nella legge di Bilancio del 2018.
Così i datori potranno usare solo uno dei seguenti metodi per versare la retribuzione:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di impedimento, a un suo delegato
In nessun caso i datori di lavoratori o i committenti possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.
Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione in base alla quale la firma apposta del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
L'importo della sanzione amministrativa per il mancato rispetto della norma va da 1.000 a 5.000 euro.
SOGGETTI ESCLUSI
Il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:
a. instaurati con la Pubblica amministrazione
b. domestico
No anche ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.