DENUNCIA FISCALE ALCOLICI, ALCUNI AGGIORNAMENTI DALLA FIPE
Il decreto crescita ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che era stato soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 in un'ottica di semplificazione.
L'Agenzia delle dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre, nonché le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane).
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e della correlata licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.
L'obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell'esonero a decorrere dal 30 giugno 2019.
Per tali attività, a decorrere dall’anno 1999 è stato comunque soppresso il diritto annuale di licenza.
La denuncia, da indirizzare all'Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente. Il modello per effettuare la denuncia o per la comunicazione di variazioni può essere richiesto al SUAP.
AGGIORNAMENTI
Facendo seguito alla Circolare Fipe, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce quanto segue:
- i soggetti che hanno avviato l'attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019
- nessun adempimento è richiesto per chi avesse avviato un'attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale
- per color che hanno avviato l'attività successivamente al 30 giugno 2019, la SCIA presentata al SUAP vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs n.504/1995 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Scarica la circolare completa FIPE n.88/2019 in pdf