FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: C’E’ UN NUOVO CREDITO D’IMPOSTA

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28/06
2018

bannercreditoimpostaFormazione personale dipendente: arriva un nuovo credito d’imposta. A beneficiarne saranno le imprese che nel 2018 sosterranno spese per l’acquisizione o il consolidamento, da parte dei propri addetti, di conoscenze nel settore delle tecnologie, previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

A chi spetta

Beneficiarie del nuovo credito d’imposta sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Spese agevolabili

La formazione nel settore delle tecnologie Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle che le imprese sostengono nel corso del 2018 in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Più precisamente, si deve trattare di attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, quali:

- big data e analisi dei dati - cloud e fog computing - cyber security - sistemi cyber-fisici - prototipazione rapida - sistemi di visualizzazione e realtà aumentata - robotica avanzata e collaborativa - interfaccia uomo macchina - manifattura additiva - internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili. Esso, inoltre, è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300mila euro per ciascun beneficiario.

Il nuovo credito d’imposta:

• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;

•  non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;

• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24

• è cumulabile con altre misure di aiuti di Stato concernenti le stesse spese ammissibili

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Monitoraggio

Il monitoraggio sulla fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, è attribuito al ministero dell’Economia e delle finanze.

Per maggiori informazioni: Maria Pia Di Pierro 0881 560312 - 340344569 (m.dipierro@confcommerciofoggia.it)