ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE, INASPRITE LE PENE. PLAUSO DELLA FIMAA
Lo scorso 31 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge 11 gennaio 2018 n. 3. Si tratta della cosiddetta legge Lorenzin, promulgataa fine legislatura, dopo lunghissimo iter parlamentare. L’iter legislativo della nuova normativa è sempre stato seguito e supportato politicamente da FIMAA, sia attraverso l’operato della Consulta Interassociativa che nel contesto della Confcommercio Nazionale, in quanto il disegno di legge in discussione ed ora approvato, prevedeva inasprimenti di pena per chi viene colto ad esercitare abusivamente una professione. La legge, che entrerà in vigore il 15 febbraio, partendo dalla riforma degli ordini professionali della sanità, contiene norme volte a contrastare qualsiasi forma di abusivismo ad ampio raggio, anche esplicitamente riferite all’attività di agente immobiliare.
Giova ricordare che la legge 39/89 da sempre prevede sanzioni contro i mediatori abusivi; in primo luogo, una sanzione amministrativa (stabilita a decorrere dal 1 gennaio 2007 in un importo tra euro 7.500 ed euro 15.000), oltre all’obbligo di dover restituire le provvigioni percepite. La legge, nel testo originario ora modificato, prevedeva che l’abusivo, che fosse stato sanzionato per tre volte in via amministrativa, solo alla quarta volta dovesse subire le pene previste dall’articolo 348 del codice penale. Tale disposizione di legge era stata più volte criticata dalla FIMAA, in quanto rendeva estremamente rara l’applicazione della sanzione penale, che aveva quindi scarso effetto deterrente, non essendo ovviamente frequente che un soggetto venisse assoggettato per ben tre volte a sanzione amministrativa.
Ora, le novità interessanti per la nostra categoria, conseguenti alla legge che sarà in vigore dalla prossima settimana, sono sostanzialmente due.
In primo luogo, le pene previste dall’articolo 348 c.p. sono state molto inasprite. Il nuovo testo dispone che chi è penalmente reo di esercizio abusivo di una professione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 € 50.000, con varie sanzioni accessorie, quali pubblicazione della sentenza, confisca, trasmissione della sentenza agli ordini e registri competenti, pene più gravi per chi determini altri a commettere il reato o ne ha diretto l’attività (prima, reclusione fino a sei mesi o multa da euro 103 a euro 516).
La legge 3/18 ha poi modificato il secondo comma dell’art. 8 della legge 39/89 in tema di mediazione, disponendo che siano sottoposti alla sanzione penale di cui all’articolo 348 c.p. coloro che vengano scoperti una seconda volta ad esercitare l’attività di mediazione abusivamente, dopo essere stati la prima volta sanzionati solo in via amministrativa.