DECRETO DIGNITA’, LE MODIFICHE INTRODOTTE
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 02/07/2018 ha approvato il Decreto legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Dignità).
Il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Tra le modifiche rilevanti introdotte, particolare attenzione è stata dedicata alle nuove disposizioni che disciplinano il contratto a termine (art.1).
Di fatti i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto, nonché rinnovi e proroghe, subiranno le seguenti modifiche.
- Apposizione del termine e durata massima –
Il Decreto Dignità stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
- non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). In tal caso il contratto sarà “acausale”
- non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali,
- la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi);
- qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
In caso di proroga l’indicazione della causale è necessaria solo se il termine complessivo superi i 12 mesi.
- Proroghe e rinnovi -
ll contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell’arco di 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.
- Decadenza e tutele -
Viene infine stabilito che l’impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire entro 180 (anziché 120) giorni dalla cessazione del singolo con