CREDITO DI IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

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07/10
2022

Per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica con il c.d “Decreto Sostegni -ter”, il c.d “Decreto Energia” e il c.d. “Decreto crisi Ucraina” sono stati previsti specifici crediti d’imposta connessi alle spese sostenute per il gas naturale consumato dalle imprese “gasivore”e ”non gasivore” nel primo e secondo trimestre del 2022.  Con il c.d “Decreto Aiuti bis” sono state estese anche al terzo trimestre 2022 le agevolazioni per le imprese gasivore/non gasivore e energivore/non energivore per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale a fronte dell’incremento del relativo costo.

i crediti d’imposta vanno distinti a seconda che si tratti di:

- imprese energivore;

- imprese gasivore;

- imprese non energivore;

- imprese non gasivore.

 

Imprese non energivore

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica in particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta:

- del 15% per il secondo trimestre 2022

- del 15% per il terzo trimestre 2022

- del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022

 

Imprese non gasivore

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sono previsti i seguenti crediti d’imposta:

- del 25% per il secondo trimestre 2022

- del 25% per il terzo trimestre 2022

- del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022

 

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE/NON ENERGIVORE

È previsto uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa non gasivora/non energivora beneficiaria del credito di imposta si sia rifornita/si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre. In tal caso il fornitore, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

  • il calcolo di incremento di costo della componente energetica
  • l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.

È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il rilascio della stessa in capo al fornitore.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal momento di maturazione dello stesso ed entro il 31 dicembre.

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Per maggiori informazioni: 0881 560.232 (m.giraldi@confcommerciofoggia.it)