CORONAVIRUS, IL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (8 MARZO)

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09/03
2020

consiglio dei ministriPubblicato nella notte dell'8 marzo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  materia di misure urgenti per il contenimeto del contagio da COVID-19. Il provvedimento – che produce effetti dalla data di oggi (8 marzo) fino al 3 aprile prossimo, salvo diverse disposizioni contenute nelle singole misure – rimodula le aree più interessate dall’epidemia (cd zona arancione o di sicurezza) e individua ulteriori misure a carattere nazionale.

 

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

L’articolo 3 del provvedimento detta anche ulteriori misure di informazione e prevenzione da seguire sull’intero territorio nazionale.

In particolare si segnala:

  1. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali asssimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 
  2. l'attività di ristorazione e bar è possibile con obbligo, da parte del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione
  3. è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli sopra indicati, all'aperto e la chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori
  4. la “forte” raccomandazione per i soggetti, che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Esecuzione e monitoraggio attuazione delle misure – sanzioni penali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti nel d.P.C.M. in commento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell’art 650 c.p. (art. 4, comma 2).

 

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