CORONAVIRUS, IL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (8 MARZO)
Pubblicato nella notte dell'8 marzo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure urgenti per il contenimeto del contagio da COVID-19. Il provvedimento – che produce effetti dalla data di oggi (8 marzo) fino al 3 aprile prossimo, salvo diverse disposizioni contenute nelle singole misure – rimodula le aree più interessate dall’epidemia (cd zona arancione o di sicurezza) e individua ulteriori misure a carattere nazionale.
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
L’articolo 3 del provvedimento detta anche ulteriori misure di informazione e prevenzione da seguire sull’intero territorio nazionale.
In particolare si segnala:
- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali asssimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- l'attività di ristorazione e bar è possibile con obbligo, da parte del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli sopra indicati, all'aperto e la chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori
- la “forte” raccomandazione per i soggetti, che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Esecuzione e monitoraggio attuazione delle misure – sanzioni penali
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti nel d.P.C.M. in commento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell’art 650 c.p. (art. 4, comma 2).
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