Nuovi obblighi per l’utilizzo dei “voucher lavoro”
Modificate le disposizioni legislative riguardanti riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher). In data 23 settembre 2016, il Consiglio dei Ministri, ha, infatti, approvato in via definitiva, ai sensi della Legge di delega – Jobs Act, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti Legislativi n. 81.
Le modifiche apportate sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio d
ella prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Si precisa che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.