Canone RAI, abbonamento speciale – canone dovuto e obbligo di dichiarare la detenzione delle apparecchiature

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18/05
2012

La Nota del 22 febbraio 2012 (prot. n. 12991) del Ministero per lo Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, indirizzata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, contiene chiarimenti sull’applicazione del RDL 246/38 - canone RAI. Tale nota fornisce utili indicazioni in relazione ai problemi insorti nei primi mesi dell’anno, relativi al pagamento del canone speciale richiesto a molti operatori associati in possesso di apparecchiature installate per la videosorveglianza o comunque indipendentemente dall’uso al quale vengono adibite, e all’avviso inviato dalla RAI (con allegato un bollettino di c/c postale già compilato), che segnala l’obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, in base all’art. 17 del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge n. 214/2011. La nota del Dipartimento delle Comunicazioni - dopo aver evidenziato che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio - definisce un apparecchio :

- “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include fin dall’origine gli stadi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici;

- “adattabile” a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo. Di conseguenza, un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e per esso non va pagato alcun canone TV).

La nota fornisce poi una tabella esemplificativa delle tipologie di apparecchiature secondo le classificazioni atte, adattabili e né atte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione.

Per le dichiarazioni dei redditi (Modello Unico 2012), sarà necessario quindi verificare a quale tipologia appartengano le apparecchiature in possesso dell’impresa, e, nel caso il canone non sia dovuto, di evidenziare nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo, inserendo il codice 3 nella casella Canone RAI.

Si sottolinea anche che il canone speciale RAI è senz’altro dovuto se il monitor/display è dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo, quindi anche nel caso l’azienda lo usi non per consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi, per permettere agli utenti il controllo dei risultati di giochi/scommesse o altro.