ALLOGGI BREVI, OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO DI PERSONA DEGLI OSPITI
Una nota della Prefettura di Foggia ribadisce l'obbligo per i gestori di strutture ricettive di ogni genere e tipologia di verificare l'identità degli ospiti di persona e non attraverso l'identificazione da remoto. I dati devono essere comunicati alla Questura.
L'obbligo è stato rappresentato dal Ministero dell'Interno alla luce dell'intensificarsi del fenomeno delle locazioni brevi su tutto il territorio nazionale. Il fenomeno infatti potrebbe provocare rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'alloggiamento di persone pericolose e/o legate a organizzazioni criminali e terroristiche, sopratutto in vista dei numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programma nel nostro Paese, come il Giubileo della Chiesa cattolica.
Si fa presente, tra l'altro, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo - e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore - gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.
Pertanto, la gestione automatizzata del check in e dell'ingresso nella struttura, senza l'identificazione de visu, è da ritenersi in contrasto con gli adempimenti del TULPS.
|HOME EXCHANGE|
La nota del Prefetto comunica l'ulteriore necessità di registrare sul portale Alloggiati web i dati i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma HomeExchange. Si conferma anche in questo caso l'obbligo a carico di chi effettua tale tipo di permuta di verificare l'identità degli ospiti comunicandola alla Questura.
Infine. il TULPS evidenzia anche che "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici, urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuta a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza".