IL REGOLAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E’ REALTA’

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15/07
2024

Il regolamento della professione di guida turistica è entrato in vigore. Dal 13 luglio la legge che gli addetti al lavoro aspettavamo da oltre 10 anni è entrata a piena regime nella sua applicabilità.

Le novità introdotte dalla nuova legge sono le seguenti:

  1. ulteriori requisiti per l’esercizio della professione di guida turistica;
  2. conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all’esame di abilitazione all’esercizio della professione;
  3. composizione e aggiornamento dell’elenco nazionale delle guide turistiche;
  4. regole per l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero;
  5. corsi di specializzazione e aggiornamento;
  6. disciplina di divieti e sanzioni.

Elenco nazionale Guide turistiche
Per entrare a far parte dell'elenco nazionale del Ministero del Turismo bisognerà prima di tutto:

  • superare l'esame di abilitazione nazionale (per informazioni leggi il paragrafo sotto);
    ottenere il riconoscimento della qualifica professionale;
    essere già abilitati e iscritti agli albi regionali alla data in vigore della legge (il 17 dicembre 2023).

L'albo delle Guide turistiche è suddiviso in due sezioni:

coloro che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate;
coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero.

Gli iscritti potranno svolgere la professione su tutto il territorio nazionale e saranno provvisti di un tesserino di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione.

L'esame di abilitazione
Per poter entrare a far parte dell'albo sarà necessario superare l'esame di abilitazione che prevede i seguenti requisiti:

maggiore età;
diploma di laurea triennale oppure della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Ue la preveda;
non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena per reato doloso;
non aver riportate condanne per abuso di professione, arte, industria, commercio o mestiere;
certificazioni della conoscenza di una lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento.

L'esame abbraccia le seguenti materie: storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, prove linguistiche. Nello specifico consiste in:

una prova scritta;
una prova orale;
una prova tecnico-pratica.

Per partecipare all'esame di abilitazione bisognerà versare un contributo di 10 euro e poi altri di 30 per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento. In alternativa alla prova attitudinale, si può scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni.

Obbligo aggiornamento professionale
Le disposizioni del decreto del 26 giugno scorso precisano che i corsi di aggiornamento per le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale sono obbligatori e devono comprendere almeno 50 ore di formazione ogni tre anni. I corsi sono tenuti da docenti ed esperti in materia e sono organizzati da enti autorizzati e convenzionati con le Regioni o le Province autonome.

Le guide turistiche dovranno inoltre comunicare al Ministero l'avvenuta partecipazione ai corsi inviando l'attestazione di frequenza sulla piattaforma informatica dedicata.

Obblighi di comportamento
La guida turistica dovrà seguire alcune norme di comportamento obbligatorie nell'esercizio della propria professione. Dovrà quindi:

esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento;
fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

È invece vietato a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge. Inoltre le agenzie di viaggio, i tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico, non possono avvalersi per attività di guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale.

In caso di violazioni le sanzioni previste sono le seguenti:

da 3mila fino a 12mila euro ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale;
da 5mila fino a 15mila euro ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e alle imprese.

Il tesserino andrà poi esibito ad ogni richiesta da parte di organi di polizia locale o altri soggetti autorizzati. In caso di divieto si applica la sanzione amministrativa a partire da 500 fino ad un massimo di 1500 euro.