SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, INTRODOTTA LA FIGURA OBBLIGATORIA DEL PREPOSTO

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21/04
2022

La conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha apportato numero modifiche al D.Lgs. 81/2008.

 

 

IL NUOVO OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI INCARICARE IL PREPOSTO


È stato inserito all’interno dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.


Pertanto ora l’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, il testo normativo in ogni caso non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è certo che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.
Le modifiche al Decreto si spingono oltre e richiamano all’art. 26 per lo svolgimento di attività in regime di appalto la necessità del Datore di Lavoro di indicare al Datore di Lavoro Committente anche i nominativi dei Preposti alle attività in appalto o subappalto.


SONO PREVISTE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO O IL DIRIGENTE CHE NON INDIVIDUANO IL PREPOSTO?


Tra le modifiche troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis), ovvero l’individuazione del Preposto, ma anche in relazione dell’art. 26 comma 8-bis, l’indicazione al Datore di Lavoro Committente del personale che svolge il ruolo di Preposto.


Formazione Obbligatoria: corsi per il Preposto per la Sicurezza
Tra gli obblighi e i compiti del preposto è presente "Frequentare gli appositi corsi di formazione", questo perchè come specificato più volte in questo articolo, il requisito principale oltre al potere gerarchico, è la competenza specifica. L'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 dispongono, che i Preposti frequentino dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza, della durata di 8 ore e provvedere a rinnovare le proprie competenze con scadenza quinquennale frequentando corsi di aggiornamento della durata di 6 ore. Gli argomenti affrontati nei corsi saranno simili a quelli trattati nel corso per Dirigenti.


Sicurezza sui luoghi del lavoro

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