RIMANENZE DI MAGAZZINO, IL CREDITO DI IMPOSTA VALE ANCHE PER GLI ESERCIZI MODA AL DETTAGLIO
11/02
2022
Con il decreto Sostegno ter si amplia la platea delle imprese beneficiarie del credito di imposta rimanenze di magazzino. Riservato finora alle imprese del settore tessile, moda e accessori, al bonus sono ora ammesse anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.
Soddisfazione, pur nella esiguità delle risorse stanziate, per la decisione del Governo di sostenere le attività commerciali e di estendere ai negozi di moda il credito d’imposta del 30% sulle rimanenze di magazzino è stata espressa dal presidente Federmoda, Renato Borghi. Una misura tanto gradita quanto agognata visto che raccoglie le istanze portate dal 2020 da Federazione Moda Italia-Confcommercio all’attenzione delle Istituzioni per un settore ancora in forte sofferenza e che fatica a ripartire.
Tra le misure previste dal Decreto, oltre a quelle che riguardano la necessità del contenimento degli effetti degli incrementi dei costi energetici, degne di nota sono quelle rivolte a rilancio del commercio al dettaglio. In particolare sono previsti:
- indennizzi alle società del commercio al dettaglio (anche della moda) con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019, che abbiano subìto una flessione del fatturato del 30% nel 2021 sui livelli pre Covid, Le risorse finanziarie saranno ripartite secondo i seguenti criteri: – 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400 mila euro; – 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; – 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
- L’estensione del credito d’imposta per le rimanenze di magazzino anche ai dettaglianti in esercizi specializzati nei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (ex articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).