DAL 15 DICEMBRE SI TORNA IN ZONA GIALLA

> VAI A TUTTE LE NEWS
14/12
2020

logo regione PugliaE' arrivata ieri sera poco prima d mezzanotte la comunicazione da parte del presidente Michele Emiliano del ritorno in zona gialla dei 14 Comuni che, nell'ordinanza del 7 dicembre, rimanevano in zona arancione a partire dal 15 dicembre. 

 

Da zona arancione a zona gialla, cosa cambia?


Spostamenti
Ci si può spostare senza particolari limitazioni sia tra comuni che verso altre regioni se la destinazione è un'altra zona gialla, si possono anche attraversare le zone rosse per raggiungere un'altra zona gialla, basta non fermarsi. Unico limite è il coprifuoco: è vietato spostarsi dalle 22 alle 5.

 

Bar e ristoranti
Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie restano aperti fino alle 18. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (dopo le 18), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti d’asporto (che rimane consentito oltre la chiusura) e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti, in ogni luogo e momento della giornata, né gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. Possono restare aperti oltre le 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade (autogrill), negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, proprio come avveniva già in zona arancione.

Negozi e centri commerciali
I negozi restano aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole.

Seconde case
Per quanto riguarda il raggiungimento delle seconde case (al mare, in montagna o altrove), se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla è consentito lo spostamento. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e, comunque, secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.